Avvertenza: 
    Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero
della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione  delle  leggi,  sull'emanazione  dei
decreti  del  Presidente  della  Repubblica  e  sulle   pubblicazioni
ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre
1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10,  comma  3,  del  medesimo  testo
unico, al solo fine di facilitare la lettura sia  delle  disposizioni
del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate  dalla  legge
di conversione, che di  quelle  richiamate  nel  decreto,  trascritte
nelle note. Restano invariati il  valore  e  l'efficacia  degli  atti
legislativi qui riportati. 
    Le modifiche apportate dalla legge di conversione  sono  stampate
con caratteri corsivi. 
    Tali modifiche sono riportate in video tra i segni (( ... )). 
    A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400
(Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della  Presidenza
del Consiglio dei ministri), le modifiche apportate  dalla  legge  di
conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della  sua
pubblicazione.  
 
    
                               Art. 1 
 
Disposizioni  urgenti   in   materia   di   bonifica   ambientale   e
  rigenerazione urbana del comprensorio Bagnoli-Coroglio 
 
  1. Ai fini della prima fase del programma di bonifica ambientale  e
di rigenerazione urbana dell'area di  rilevante  interesse  nazionale
nel comprensorio di Bagnoli-Coroglio, di cui all'articolo  33,  commi
3, 6, 8, 10 e  12  del  decreto-legge  12  settembre  2014,  n.  133,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n.  164,
sono trasferiti immediatamente al Soggetto Attuatore  50  milioni  di
euro per l'anno 2015. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              -  Si  riporta  il  testo  vigente  dell'art.  33   del
          decreto-legge 12 settembre 2014,  n.  133,  convertito  con
          modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164 (Misure
          urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle
          opere  pubbliche,  la  digitalizzazione   del   Paese,   la
          semplificazione  burocratica,  l'emergenza   del   dissesto
          idrogeologico e per la ripresa delle attivita' produttive): 
              «Art. 33 (Bonifica ambientale  e  rigenerazione  urbana
          delle aree di rilevante interesse nazionale -  comprensorio
          Bagnoli-Coroglio). - 1. Attengono alla tutela dell'ambiente
          di cui  all'art.  117,  secondo  comma,  lettera  s)  della
          Costituzione   nonche'   ai   livelli   essenziali    delle
          prestazioni di cui all'art. 117, secondo comma, lettera  m)
          della  Costituzione  le   disposizioni   finalizzate   alla
          bonifica ambientale e alla rigenerazione urbana delle  aree
          di  rilevante  interesse  nazionale  contenute  nei   commi
          seguenti, e tra queste,  in  particolare,  le  disposizioni
          relative alla disciplina del procedimento di  bonifica,  al
          trasferimento  delle  aree,  nonche'  al  procedimento   di
          formazione, approvazione  e  attuazione  del  programma  di
          riqualificazione  ambientale  e  di  rigenerazione  urbana,
          finalizzato al risanamento ambientale e alla  riconversione
          delle aree  dismesse  e  dei  beni  immobili  pubblici,  al
          superamento  del  degrado  urbanistico  ed  edilizio,  alla
          dotazione dei servizi personali e reali  e  dei  servizi  a
          rete, alla garanzia  della  sicurezza  urbana.  Esse  hanno
          l'obiettivo prioritario di  assicurare  la  programmazione,
          realizzazione  e  gestione  unitaria  degli  interventi  di
          bonifica ambientale e  di  rigenerazione  urbana  in  tempi
          certi e brevi. 
              2.  Sulla  base  dei  principi  di  sussidiarieta'   ed
          adeguatezza  le   funzioni   amministrative   relative   al
          procedimento di cui ai seguenti commi sono attribuite  allo
          Stato  per  assicurarne  l'esercizio  unitario,  garantendo
          comunque  la   partecipazione   degli   enti   territoriali
          interessati alle determinazioni in materia di  governo  del
          territorio, funzionali al perseguimento degli obiettivi  di
          cui al comma 1. 
              3. Le aree di rilevante interesse nazionale alle  quali
          si applicano le disposizioni  del  presente  articolo  sono
          individuate con deliberazione del Consiglio  dei  ministri,
          sentita  la  Conferenza  Stato-Regioni.  Alla  seduta   del
          Consiglio  dei  ministri  partecipano  i  Presidenti  delle
          Regioni  interessate.  In  relazione  a  ciascuna  area  di
          interesse nazionale cosi' individuata  e'  predisposto  uno
          specifico  programma  di  risanamento   ambientale   e   un
          documento di  indirizzo  strategico  per  la  rigenerazione
          urbana finalizzati, in particolare: 
              a) a individuare e realizzare  i  lavori  di  messa  in
          sicurezza e bonifica dell'area; 
              b) a definire gli  indirizzi  per  la  riqualificazione
          urbana dell'area; 
              c)  a  valorizzare  eventuali  immobili  di  proprieta'
          pubblica meritevoli di salvaguardia e riqualificazione; 
              d) a localizzare e realizzare le opere infrastrutturali
          per il potenziamento della rete stradale  e  dei  trasporti
          pubblici, per i collegamenti aerei  e  marittimi,  per  gli
          impianti  di  depurazione  e  le  opere  di  urbanizzazione
          primaria e secondaria funzionali agli interventi pubblici e
          privati, e il relativo fabbisogno finanziario,  cui  si  fa
          fronte, per quanto riguarda la parte  di  competenza  dello
          Stato, nell'ambito delle risorse  previste  a  legislazione
          vigente. 
              4.  Alla  formazione,  approvazione  e  attuazione  del
          programma di risanamento  ambientale  e  del  documento  di
          indirizzo strategico per la rigenerazione urbana di cui  al
          precedente  comma   3,   sono   preposti   un   Commissario
          straordinario del Governo e un Soggetto Attuatore, anche ai
          fini dell'adozione di misure straordinarie di  salvaguardia
          e tutela ambientale. Il Commissario e il Soggetto attuatore
          procedono anche in deroga agli articoli 252 e  252-bis  del
          decreto legislativo n. 152 del 2006,  per  i  soli  profili
          procedimentali e non anche con riguardo  ai  criteri,  alle
          modalita' per lo svolgimento  delle  operazioni  necessarie
          per  l'eliminazione  delle  sorgenti  di   inquinamento   e
          comunque per la riduzione  delle  sostanze  inquinanti,  in
          armonia con i principi e le norme comunitarie e,  comunque,
          nel rispetto delle procedure di scelta del contraente,  sia
          per la progettazione sia  per  l'esecuzione,  previste  dal
          codice di cui al decreto legislativo  12  aprile  2006,  n.
          163. 
              5. Il Commissario straordinario del Governo, scelto tra
          persone, anche estranee alla pubblica  amministrazione,  di
          comprovata  esperienza  gestionale  e  amministrativa,   e'
          nominato con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
          ministri, sentito il presidente della regione  interessata.
          Allo stesso sono attribuiti compiti di coordinamento  degli
          interventi infrastrutturali d'interesse statale con  quelli
          privati da  effettuare  nell'area  di  rilevante  interesse
          nazionale di cui al comma 1, nonche' i compiti  di  cui  ai
          commi successivi. Agli eventuali oneri del  Commissario  si
          fa fronte nell'ambito  delle  risorse  del  bilancio  della
          Presidenza del Consiglio dei ministri. 
              6. Il Soggetto Attuatore e' nominato  con  decreto  del
          Presidente del Consiglio  dei  ministri  nel  rispetto  dei
          principi europei di trasparenza e di concorrenza.  Ad  esso
          compete l'elaborazione  e  l'attuazione  del  programma  di
          risanamento e rigenerazione di  cui  al  comma  3,  con  le
          risorse disponibili a legislazione  vigente  per  la  parte
          pubblica. Lo stesso opera altresi' come stazione appaltante
          per l'affidamento dei lavori di bonifica  ambientale  e  di
          realizzazione  delle   opere   infrastrutturali.   In   via
          straordinaria, per l'espletamento di tutte le procedure  ad
          evidenza pubblica di cui al  presente  articolo  i  termini
          previsti dal decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, ad
          esclusione di quelli processuali, sono dimezzati. 
              7. Al fine di conseguire celermente  gli  obiettivi  di
          cui al comma 1, le aree di interesse nazionale  di  cui  al
          medesimo  comma  sono  trasferite  al  Soggetto  attuatore,
          secondo le modalita' stabilite dal decreto  del  Presidente
          del Consiglio dei ministri di cui al comma 6. 
              8. Il Soggetto Attuatore, entro il termine indicato nel
          decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al
          comma 6, trasmette al Commissario straordinario di  Governo
          la  proposta  di  programma  di  risanamento  ambientale  e
          rigenerazione urbana di cui al  comma  3,  corredata  dallo
          specifico progetto di bonifica degli interventi sulla  base
          dei dati  dello  stato  di  contaminazione  del  sito,  dal
          cronoprogramma di svolgimento dei lavori  di  cui  all'art.
          242-bis del decreto legislativo n. 152  del  2006,  da  uno
          studio di fattibilita'  territoriale  e  ambientale,  dalla
          valutazione ambientale strategica (VAS) e dalla valutazione
          di  impatto  ambientale  (VIA),   nonche'   da   un   piano
          economico-finanziario relativo  alla  sostenibilita'  degli
          interventi previsti, contenente l'indicazione  delle  fonti
          finanziarie   pubbliche   disponibili   e    dell'ulteriore
          fabbisogno necessario alla  realizzazione  complessiva  del
          programma. La proposta  di  programma  e  il  documento  di
          indirizzo  strategico  dovranno   altresi'   contenere   la
          previsione   urbanistico-edilizia   degli   interventi   di
          demolizione e  ricostruzione  e  di  nuova  edificazione  e
          mutamento  di  destinazione  d'uso   dei   beni   immobili,
          comprensivi  di  eventuali  premialita'  edificatorie,   la
          previsione delle opere pubbliche o d'interesse pubblico  di
          cui al comma 3 e di quelle che abbiano  ricaduta  a  favore
          della  collettivita'  locale  anche  fuori  del   sito   di
          riferimento,  i  tempi  ed  i  modi  di  attuazione   degli
          interventi con  particolare  riferimento  al  rispetto  del
          principio di concorrenza e  dell'evidenza  pubblica  e  del
          possibile ricorso da parte delle amministrazioni  pubbliche
          interessate all'uso di modelli privatistici  e  consensuali
          per finalita' di pubblico interesse. 
              9. Il Commissario straordinario di Governo, ricevuta la
          proposta di cui al  comma  8,  convoca  immediatamente  una
          conferenza di servizi al fine di ottenere tutti gli atti di
          assenso  e  di  intesa  da  parte   delle   amministrazioni
          competenti.  La  durata  della  conferenza,  cui  partecipa
          altresi'  il  Soggetto  Attuatore,  non  puo'  superare  il
          termine di 30 giorni dalla sua indizione,  entro  il  quale
          devono essere altresi' esaminati il progetto  di  bonifica,
          il cronoprogramma di svolgimento dei lavori di cui all'art.
          242-bis  del  decreto  legislativo  n.  152  del  2006,  la
          valutazione  ambientale  strategica  e  la  valutazione  di
          impatto ambientale.  Se  la  Conferenza  non  raggiunge  un
          accordo entro il termine predetto,  provvede  il  Consiglio
          dei ministri anche in deroga  alle  vigenti  previsioni  di
          legge. Alla seduta del Consiglio dei ministri partecipa  il
          Presidente della Regione interessata. 
              10. Il programma di rigenerazione urbana,  da  attuarsi
          con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili
          a  legislazione  vigente,  e'  adottato   dal   Commissario
          straordinario  del   Governo,   entro   10   giorni   dalla
          conclusione   della   conferenza   di   servizi   o   dalla
          deliberazione del Consiglio dei ministri di cui al comma 9,
          ed e' approvato con decreto del Presidente della Repubblica
          previa   deliberazione   del   Consiglio   dei    ministri.
          L'approvazione  del  programma  sostituisce  a  tutti   gli
          effetti le autorizzazioni, le concessioni, i  concerti,  le
          intese, i nulla osta, i pareri e gli assensi previsti dalla
          legislazione  vigente,  fermo  restando  il  riconoscimento
          degli oneri costruttivi  in  favore  delle  amministrazioni
          interessate.  Costituisce  altresi'  variante   urbanistica
          automatica e comporta dichiarazione  di  pubblica  utilita'
          delle opere e di urgenza e indifferibilita' dei lavori.  Il
          Commissario    straordinario     del     Governo     vigila
          sull'attuazione  del  programma  ed   esercita   i   poteri
          sostitutivi previsti dal programma medesimo. 
              11.  Considerate  le  condizioni  di  estremo   degrado
          ambientale in cui versano le aree comprese nel comprensorio
          Bagnoli-Coroglio sito nel Comune di Napoli, perimetrate  ai
          sensi dell'art.  36-bis,  comma  3,  del  decreto-legge  22
          giugno 2012, n. 83, convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 7 agosto 2012,  n.  134,  con  decreto  del  Ministro
          dell'ambiente e della tutela del territorio e  del  mare  8
          agosto 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 195 del
          23 agosto 2014, le stesse sono dichiarate con  il  presente
          provvedimento aree di rilevante interesse nazionale per gli
          effetti di cui ai precedenti commi. 
              12. In riferimento al predetto comprensorio il Soggetto
          Attuatore  e'  individuato   nell'Agenzia   nazionale   per
          l'attrazione degli investimenti S.p.a., quale  societa'  in
          house dello Stato. Con decreto del Presidente del Consiglio
          dei ministri, da emanare entro la  data  del  30  settembre
          2015, e' trasferita al  Soggetto  Attuatore,  con  oneri  a
          carico del medesimo,  la  proprieta'  delle  aree  e  degli
          immobili di cui e' attualmente titolare la societa' Bagnoli
          Futura S.p.A. in stato di fallimento. Il Soggetto Attuatore
          costituisce allo scopo una  societa'  per  azioni,  il  cui
          capitale azionario potra' essere aperto ad  altri  soggetti
          che conferiranno ulteriori aree ed  immobili  limitrofi  al
          comprensorio di Bagnoli-Coroglio meritevoli di salvaguardia
          e riqualificazione, previa autorizzazione  del  Commissario
          straordinario  del  Governo.  Alla  procedura  fallimentare
          della societa' Bagnoli Futura S.p.A. e' riconosciuto  dalla
          societa'  costituita  dal  Soggetto  Attuatore  un  importo
          determinato sulla base del valore di mercato delle  aree  e
          degli immobili trasferiti rilevato dall'Agenzia del Demanio
          alla data del trasferimento della  proprieta',  che  potra'
          essere versato mediante azioni o altri strumenti finanziari
          emessi  dalla  societa',  il   cui   rimborso   e'   legato
          all'incasso  delle   somme   rivenienti   dagli   atti   di
          disposizione  delle  aree  e  degli  immobili   trasferiti,
          secondo le modalita' indicate con il decreto di nomina  del
          Soggetto Attuatore. La trascrizione del decreto  di  nomina
          del Soggetto Attuatore produce gli effetti di cui  all'art.
          2644, secondo comma,  del  codice  civile.  Successivamente
          alla trascrizione del decreto e alla consegna  dei  titoli,
          tutti  i  diritti  relativi  alle  aree  e  agli   immobili
          trasferiti, ivi compresi  quelli  inerenti  alla  procedura
          fallimentare della societa'  Bagnoli  Futura  S.p.A.,  sono
          estinti  e  le   relative   trascrizioni   cancellate.   La
          trascrizione del decreto di nomina del Soggetto Attuatore e
          degli altri atti previsti dal presente comma e  conseguenti
          sono esenti da imposte di registro,  di  bollo  e  da  ogni
          altro onere ed imposta. 
              13. Al fine di definire gli  indirizzi  strategici  per
          l'elaborazione del programma di  risanamento  ambientale  e
          rigenerazione  urbana  del  comprensorio  Bagnoli-Coroglio,
          assicurando il  coinvolgimento  dei  soggetti  interessati,
          nonche'  il  coordinamento  con  ulteriori  iniziative   di
          valorizzazione  del  predetto   comprensorio,   anche   con
          riferimento  alla  sua   dotazione   infrastrutturale,   e'
          istituita, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri,
          senza  nuovi  o  maggiori  oneri  a  carico  della  finanza
          pubblica,  un'apposita  cabina  di  regia,  presieduta  dal
          Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio  dei
          ministri  all'uopo  delegato  e  composta  dal  Commissario
          straordinario,  da  un  rappresentante  per  ciascuno   dei
          Ministeri dello sviluppo economico, dell'ambiente  e  della
          tutela del territorio e del mare e delle  infrastrutture  e
          dei    trasporti,    nonche'    da    un    rappresentante,
          rispettivamente, della regione Campania  e  del  comune  di
          Napoli. Alle riunioni della cabina di regia possono  essere
          invitati a partecipare il Soggetto Attuatore, nonche' altri
          organismi pubblici o privati operanti nei settori  connessi
          al predetto programma. 
              13.1 Per il comprensorio Bagnoli-Coroglio, la  societa'
          di cui al  comma  12,  unitamente  al  Soggetto  Attuatore,
          partecipa alle procedure di definizione  del  programma  di
          rigenerazione urbana e di bonifica ambientale, al  fine  di
          garantirne la sostenibilita' economico-finanziaria. 
              13.2 Ai fini della puntuale definizione della  proposta
          di programma di risanamento ambientale e  di  rigenerazione
          urbana, il Soggetto Attuatore, sulla base  degli  indirizzi
          di cui al  comma  13,  acquisisce  in  fase  consultiva  le
          proposte del comune di  Napoli,  con  le  modalita'  e  nei
          termini  stabiliti  dal   Commissario   straordinario.   Il
          Soggetto  Attuatore  esamina  le  proposte  del  comune  di
          Napoli, avendo  prioritario  riguardo  alle  finalita'  del
          redigendo programma di  rigenerazione  urbana  e  alla  sua
          sostenibilita' economico-finanziaria. Il comune  di  Napoli
          puo' chiedere, nell'ambito della conferenza di  servizi  di
          cui al  comma  9,  la  rivalutazione  delle  sue  eventuali
          proposte non accolte. In caso di mancato accordo si procede
          ai sensi del terzo periodo del comma 9. 
              13-bis.   Il   programma   di   rigenerazione   urbana,
          predisposto secondo le finalita' di  cui  al  comma  3  del
          presente articolo, deve garantire la piena compatibilita' e
          il rispetto dei piani di evacuazione aggiornati  a  seguito
          della direttiva del Presidente del Consiglio  dei  ministri
          14 febbraio 2014, pubblicata nella  Gazzetta  Ufficiale  n.
          108 del 12 maggio 2014. 
              13-ter. 
              13-quater. Il  Commissario  straordinario  di  Governo,
          all'esito della procedura di mobilita' di cui  all'art.  1,
          commi 563 e seguenti, della legge 27 dicembre 2013, n. 147,
          verifica  i  fabbisogni  di  personale  necessari  per   le
          attivita' di competenza del Soggetto Attuatore ovvero della
          societa'  da  quest'ultimo   costituita   e   assume   ogni
          iniziativa  utile  al  fine  di  salvaguardare  i   livelli
          occupazionali dei lavoratori  facenti  capo  alla  societa'
          Bagnoli  Futura  Spa  alla  data  della  dichiarazione   di
          fallimento.».